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D.M. 02/04/1998

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato Decreto 2 aprile 1998

Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi.

il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici

-Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 10, recante: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

- Visto in particolare l'art. 32 della citata legge numero 10/1991, secondo cui le modalità di certificazione dellecaratteristiche e delle prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

- Visto l'art. 34, comma 6, della medesima legge n. 10/1991, secondo cui l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32 della stessa legge è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale;

-Visto l'art. 37, della medesima legge n. 10/1991, secondo cui i decreti ministeriali di cui al titolo II di detta legge entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

-Vista la legge 21 giugno 1986 n. 317, che dà attuazione alla direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, ed in particolare l'art. 2 che fissa le condizioni di immissione sul mercato, nonchè gli articoli 8 e 9, che stabiliscono gli organismi interessati dall'attestato di conformità e le procedure di riconoscimento;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 660 del 15 novembre 1996, di attuazione della direttiva n. 92/42/CEE concernente i requisiti delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 661 del 15 novembre 1996, di attuazione della direttiva n. 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;

- Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 32 in attesa della determinazione normativa di un sistema nazionale di certificazione;

-Esperita la procedura di cui alla direttiva n. 83/189/CEE relativa alla notifica alla Commissione dell'Unione europea n. 93/0024/I;

Decreta:

Art.1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 32 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, si applicano, con le limitazioni fissate al comma 3 dell'art. 2, a quei prodotti che sono commercializzati in via autonoma per l'utilizzazione quali componenti di edifici o di impianti al servizio degli edifici che assolvono ad una o più funzioni energeticamente significative.

2. Ai fini del presente decreto, si intende:

a) per "componenti degli edifici", i materiali e i manufatti costituenti l'edifi cio, rientranti nell'allegato A del presente decreto:

b) per "componenti degli impianti", le macchine, gli apparecchi e i dispositivi in genere che costituiscono gli impianti tecnologici al servizio degli edifici e che rientrano nell'allegato A del presente decreto;

c) per "certificazione", l'atto mediante il quale un organismo riconosciuto come indipendente rispetto all'oggetto in questione (organismo notificato, organismo di certificazione di sistema di qualità, organismo di certificazione di prodotto, laboratorio) dichiara che un prodotto o componente ha determinate caratteristiche o prestazioni energetiche ed è conforme alla specifica tecnica corrispondente;

d) per "dichiarazione del produttore", l'attestazione da parte di quest'ultimo, o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, delle caratteristiche e prestazioni energetiche di un prodotto o componente, come certificate da un organismo indipendente;

e) per "prova", l'operazione tecnica che consiste nella determinazione di una o più caratteristiche e prestazioni di un determinato prodotto o componente, eseguita secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche, come definite dall'art. 1 della legge 21 giugno 1986 n. 317, "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle re-olamentazioni tecniche".

Art. 2 - Componenti da certificare

1. La certificazione concerne le classi di componenti, di cui all'allegato A del presente decreto, relativamente alle caratteristiche ed alle prestazioni energetiche indicate nell'allegato A stesso.

2. Ai fini del presente decreto, l'obbligo di certificazione è limitato ai casi in cui nella denominazione di vendita, nell'etichetta o nella pubblicità sia fatto riferimento alle caratteristiche e prestazioni di cui all'allegato A, ovvero siano usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia.

3. Per i prodotti compresi nell'allegato A, che rientrino altresì nell'ambito di applicazione delle direttive n. 89/106/CEE, sui materiali da costruzione n. 90/396/CEE, sugli apparecchi a gas e n. 92/42/CEE sui requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda e relativi provvedimenti di attuazione, si applicano le vigenti procedure di certificazione. Restano ferme le procedure di certificazione previste per specifici settori da altre direttive comunitarie o da altre norme italiane o di altri Stati membri a queste ritenute equivalenti.

4. Per i prodotti di cui al comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano, in assenza di norme europee armonizzate e sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, solo per integrare con l'indicazione delle caratteristiche e prestazioni energetiche di cui all'allegato A le attestazioni, i marchi e le etichette previsti dalle disposizioni prevalenti richiamate al medesimo comma 3.

5. Per i prodotti e componenti che rientrino nel campo delle applicazioni della direttiva n. 92/75/CEE e suoi successivi aggiornamenti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto fino alla data di attuazione delle direttive di applicazione previste all'art. 9 della direttiva medesima.

6. Le tipologie di componenti di cui all'allegato A, sono aggiornate periodicamente, con la medesima procedura prevista per l'emanazione del presente decreto, in relazione all'evoluzione tecnologica ed alla progressiva emanazione di regole e norme tecniche in materia da parte di organismi nazionali, internazionali e comunitari.

Art. 3 - Modalità di certificazione

1. Salvo quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4, per i prodotti di cui al presente decreto la certificazione può essere costituita da una "dichiarazione del produttore" mediante la quale quest'ultimo o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea attesta le caratteristiche e le prestazioni energetiche del prodotto indicate nell'allegato A e dichiara che dette caratteristiche e prestazioni sono state determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalla normativa di seguito indicata:

a) regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato membro della CEE;

b) norme tecniche europee elaborate da CEN, CENELEC, ed ETSI o, in assenza di queste, norme tecniche nazionali emesse dagli Organismi di normazioni dei Paesi CEE elencati in allegato alla direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983, e successivi aggiornamenti.

2. In assenza delle procedure di prova di cui al comma 1, possono essere applicate, previa approvazione dell'Autorità competente di uno dei Paesi dell'Unione europea, procedure previste da;

a) regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni alla CEE;

b) norme tecniche emesse da Organismi di normazione di Paesi esterni alla CEE.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, l'attestante ha l'obbligo di: quantificare le caratteristiche e le prestazioni del prodotto, secondo le indicazioni dell'allegato A; indicare il laboratorio presso il quale sono state eseguite le prove, o l'Organismo di certificazione del prodotto; evidenziare le procedure di prova applicate.

4. Nel caso di componenti prodotti da imprese che abbiano conseguito una certificazione di rispondenza ai requisiti fissati dalle norme UNI EN ISO serie 9.000, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere sottoscritta senza alcun riferimento al laboratorio presso il quale sono state effettuate le prove.

Art. 4 - Indicazione sui prodotti degli estremi della certificazione

1. L'indicazione degli estremi della avvenuta certificazione da riportare sui componenti a cura del produttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, consiste nell'indicazione sintetica delle caratteristiche e prestazioni riportate nella dichiarazione di cui all'art. 3.

2. Per i componenti che, per tipologia o per dimensioni, non consentano di apporre sugli stessi le indicazioni di cui al comma 1, le stesse dovranno essere riportate sulla confezione o sull'imballaggio, ovvero, solo se venduti alla rinfusa e quindi privi di imballaggio, sugli scaffali di vendita unitamente alle indicazioni atte ad identificare la partita cui si riferiscono. Sono fatte in ogni caso salve le diverse disposizioni comunitarie in materia.

Art. 5 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

1. Al fine di favorire lo smaltimento delle scorte dei componenti prodotti ed importati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previste negli articoli precedenti si applicano ad essi solo successivamente al decorso di diciotto mesi da tale data.

2. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 1998 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato: Bersani Il Ministro dei lavori pubblici: Costa Allegato A ELENCO DEI COMPONENTI DI EDIFICI E DI IMPIANTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE I. Materiali COMPONENTI CARATTERISTICHE

a) Calcestruzzo cellulare, di argilla espansa, di inerti espansi di origine vulcanica, di perlite e di vermiculite, di altri inerti leggeri Massa volumica, conduttività termica

b) Intonaci isolanti Massa volumica, conduttività termica

c) Materiali sfusi e di riempimento a base di argilla espansa, fibre di cellulosa, fibre minerali, perlite espansa, vermiculite espansa, polistirene espanso in granuli, sughero espanso in grani, pomice naturale, scorie espanse, poliuretano Massa volumica, conduttività termica II. Manufatti, elementi per murature e chiusure perimetrali COMPONENTI CARATTERISTICHE

a) Manufatti in fibre minerali, in materie plastiche cellulari espanse (polistirene, polietilene, cloruro di polivinile, poliuretano, poliisocianurato, resine fenoliche, ureiche e melamminiche) a base di materiale di provenienza vegetale con leganti inorganici, a base di materiale espanso di provenienza vegetale (sugheri), in vetro cellulare espanso, in idrosilicato di calcio, realizzati con materiali di provenienza organica ed inorganica con leganti vari Resistenza termica areica o conduttività termica

b) Elementi per murature di laterizio alleggerito in pasta, di laterizio normale con prestazioni termiche speciali ottenute mediante una geometria ottimizzata, in calcestruzzo di argilla espansa, in calcestruzzo cellulare, in calcestruzzo di inerti espansi di orgine vulcanica, in calcestruzzo con altri tipi di inerte leggero, in calcestruzzo normale con prestazioni termiche speciali ottenute mediante una geometria ottimizzata e/o mediante interposizione di materiale isolante Massa volumica, resistenza termica areica

c) Chiusure perimetrali: serramenti e chiusure trasparenti o traslucide con valore di conduttanza globale inferiore a 5 W/m2 K vetri isolanti, vetri a controllo solare, vetri a bassa emissività, elementi solare trasparenti di materiale plastico Trasmittanza termca, trasmissione luminosa, permeabilità all'aria pannelli metallici compositi preisolati, pannelli prefabbricati Conduttanza ermca COMPONENTI DI IMPIANTI AL SERVIZIO DI EDIFICI III. Impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria COMPONENTI CARATTERISTICHE

 

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